Art. 89.
(Modifica dell'articolo 660 del codice di procedura penale, in materia di esecuzione delle pene pecuniarie).

      1. L'articolo 660 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 660. - (Esecuzione delle pene pecuniarie). - 1. Le condanne a pene pecuniarie sono eseguite nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.
      2. Quando è accertata l'impossibilità di esazione della pena pecuniaria o di una rata di essa, il pubblico ministero competente per l'esecuzione emette provvedimento di conversione della pena pecuniaria nel trattamento sanzionatorio sostitutivo dell'affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell'articolo 102, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e lo trasmette al magistrato di sorveglianza del luogo di residenza del condannato.
      3. Il magistrato di sorveglianza, sentito l'interessato, dispone la esecuzione dell'affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell'articolo 107 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Se l'interessato lo richiede, assumendo di trovarsi in una situazione di solo temporanea insolvenza, il magistrato di sorveglianza, prima di adottare i provvedimenti indicati, può disporre la rateizzazione della pena ai sensi dell'articolo 133-ter del codice penale, se essa non è stata disposta con la sentenza di condanna, ovvero può differire la esecuzione per un tempo non superiore a sei mesi e alla scadenza di tale termine, se l'insolvenza perdura, prorogare il differimento per lo stesso tempo. Ai fini della estinzione della pena per decorso del tempo, non si tiene

 

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conto del periodo durante il quale la esecuzione è stata differita.
      4. Anche prima che sia iniziata la procedura esecutiva a cura degli uffici competenti, il condannato può proporre istanza al magistrato di sorveglianza al fine della rateizzazione della pena o del differimento della esecuzione indicati al comma 3 in ragione della sua situazione di temporanea insolvenza ovvero al fine della conversione della stessa in ragione della sua situazione di insolvibilità.
      5. Nel caso di cui al comma 4, l'istanza del condannato deve indicare la pena o le pene pecuniarie cui si riferisce e offrire le indicazioni relative alle situazioni di insolvenza o di insolvibilità di cui ai commi 2 e 3. Il magistrato di sorveglianza richiede al pubblico ministero e, ove occorra, alla cancelleria del giudice della esecuzione, la esatta posizione esecutiva del condannato e lo stato della esecuzione, nonché quanto risulta circa la insolvenza o la insolvibilità indicate nella istanza, sulle quali può anche disporre accertamenti di polizia.
      6. La decisione è adottata dal magistrato di sorveglianza, anche sulla conversione in affidamento in prova, previe le verifiche che si ritengano necessarie, comprese, nel caso di adozione del provvedimento di conversione, quelle indicate dall'articolo 107 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
      7. I provvedimenti del magistrato di sorveglianza sono adottati ai sensi dell'articolo 678, comma 2».